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Quando un medico è veramente colpevole
Melissa Liaci, N. 10 ottobre 2005
Sfogliando le pagine dei quotidiani, sempre più spesso infatti ci si imbatte in articoli che parlano di malasanità o descrivono episodi di malpractice.
Purtroppo le accuse infondate contro il mal operare dei medici sono sempre più frequenti e il fenomeno delle false accuse a scopi meramente speculativi sono allordine del giorno.
Le Sezioni Unite della Cassazione Penale, con la pronuncia n.30328 del 2002, hanno fissato una volta per tutte i criteri a cui i giudici si devono ispirare nel valutare i casi di medici chiamati in giudizio da pazienti e familiari che si ritengono danneggiati da errori nella diagnosi e nella cura, oppure da un mancato intervento sanitario.
I metodi per valutare se un diverso comportamento del medico avrebbe potuto garantire la guarigione o salvare la vita al paziente, infatti, sono da anni al centro di un acceso dibattito.
Abbiamo affrontato questo argomento, oggetto di aggiornamento e recenti sentenze della Corte di Cassazione, sia in sede civile che penale, con Maria Teresa Zampogna, avvocato penalista, esperto in colpa professionale del medico, componente della Commissione dEsami dAvvocato della Corte dAppello di Milano.
Il tema è stato oggetto della prova scritta dellesame di avvocato nellultima sessione, ed è stato affrontato con difficoltà dai candidati proprio per la continua evoluzione giurisprudenziale in materia. La pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 2002 ha introdotto per laccertamento del nesso causale tra la condotta del medico e levento lesivo un nuovo metro di valutazione, fondato sullalto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica. Dunque, linsufficienza, la contraddittorietà e lincertezza della prova della colpa professionale condurranno necessariamente a una sentenza assolutoria del medico in sede penale. Successivamente, nellaprile 2004, la Cassazione, 3° sez. civile, con la sentenza n.4400 (cd. Segreto dal nome del suo Relatore), ha stabilito un criterio agevolato di accertamento della responsabilità del medico che condurrebbe, invece, alla condanna al risarcimento del danno in sede civile. Cè chi ha affermato la incoerenza della Suprema Corte, che sarebbe passata da un presunto atteggiamento di favore verso il medico, in sede penale, a un criterio agevolato di accertamento delle responsabilità, in sede civile. Ma questo presunto contrasto appare inesistente, con la semplice conoscenza della differenza tra il principio cardine della presunzione dinnocenza di uno stato democratico, in dubio pro reo, e quello che è, invece, alla base delle obbligazioni contrattuali del dovere di risarcire il danno ingiusto in mancanza di prova liberatoria. precisa lavvocato Zampogna. Se si parte infatti dalla pronuncia delle Sezioni Unite Penali del 2002 e la si raccorda con tutte le pronunce successive civili della Corte, ci si rende conto che esiste un progetto unitario secondo il quale si è inteso affermare, con forza, che il medico deve poter svolgere con la massima serenità la sua professione, unica per importanza e obiettivi, tranquillo che la scure penal-punitiva dellOrdinamento Statuale agisca non con leggerezza, ma nel totale rispetto del citato principio in dubio pro reo. Salvo poi affermare continua Maria Teresa Zampogna che i diritti del singolo, alla salute e alla vita, trovano il correlato dovere nellobbligo contrattuale del sanitario (o della struttura) di curarlo e tenergli salva la vita, e fanno scattare tutto un meccanismo di presunzioni che spetta al medico vincere, così come spetta normalmente al debitore dimostrare il non colpevole inadempimento.
In una scienza delicata e non retta da leggi certe, quale è la medicina, non ci si può appellare rigidamente a criteri statistici e probabilistici, precedentemente adottati. Spazzata via la scorciatoia di ridurre la valutazione della responsabilità medica a una questione di percentuali e probabilità di sopravvivenza, desunte dai libri di medicina, la Corte afferma che in questo tipo di procedimenti spetta al giudice valutare, di volta in volta, le circostanze specifiche e raccogliere tutte le prove per arrivare a una verità processuale che deve essere dotata di un elevato grado di credibilità razionale
La Cassazione è andata avanti in questo percorso; precisa lavvocato nel 2004 in due pronunce della 3° sez. civile, la 10297 e la 12273, ha ridimensionato la zona franca di cui allart. 2236 c.c. (che esonera il medico dal rispondere dei danni causati in caso di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvo in caso di dolo o colpa grave), definendo bene gli ambiti della speciale difficoltà.
Di tale evoluzione devono prendere coscienza, oltre che i giuristi, soprattutto i consulenti tecnici, in particolare i medici-legali, perché è impensabile che unazione da colpa medica venga portata avanti senza laiuto di consulenti, ausiliari del giudice, che dovrebbe essere sempre altamente preciso e specialistico.
E evidente che le nuove frontiere della medicina producono linevitabile conseguenza di aggravare i rischi, poiché il sapere si diffonde sempre più e arriva dovunque e linsuccesso è sempre meno tollerato. E se aiuto vero dovrà essere, è chiaro che al consulente bisogna formulare quesiti illuminati, perché solo così egli potrà apportare al processo quelle informazioni tecnico-specialistiche necessarie al giudice perché si senta sicuro nellemettere la sentenza che conterrà un accoglimento o un rigetto dellistanza di giustizia che gli è stata rappresentata da chi ha perduto qualcosa, o qualcuno, prezioso e insostituibile, che non avrà mai più indietro.
I doveri del medico
Gli obblighi fondamentali a carico del medico sono due: il primo è quello di informare il paziente in modo chiaro ed esaustivo sulla natura e sui rischi dellintervento, prima di ottenerne il consenso; il secondo è quello di eseguire una prestazione professionalmente corretta e diligente.
Linformazione che il medico deve fornire al paziente, prima di farsi firmare il consenso,- continua Zampogna- deve contenere la natura e la portata dellintervento, i rischi dello stesso, la percentuale verosimile di successo. In concreto il paziente deve essere messo in condizioni di valutare i rischi prevedibili e le alternative praticabili. La violazione dellobbligo di completa informazione espone il medico a responsabilità in caso di insuccesso dellintervento.
La Suprema Corte è stata anche in questo caso esaustiva con la sentenza n. 364 del 15.1.97: il consenso informato, per essere valido ed efficace, deve essere prestato da persona capace o se minore o interdetto dal suo legittimo rappresentante legale.
Assolto lobbligo di informazione, il medico deve ottemperare al secondo obbligo, quello di eseguire una prestazione professionalmente corretta e diligente. Detto obbligo si estrinseca nel rispetto scrupoloso delle regole di buona pratica sanitaria, di compiere qualunque attività anche ulteriore e non prevista necessaria al conseguimento del risultato e di aggiornarsi costantemente per garantire al paziente un trattamento moderno e sicuro. Il medico è colposamente inadempiente quando spende una condotta imprudente, imperita o negligente.
In sostanza, il professionista chiamato a risolvere un caso di particolare complessità è responsabile solo per dolo o colpa grave: se la prestazione invece non è particolarmente difficile, risponde secondo i canoni tipologici più lievi della colpa conclude lavvocato Zampogna.
La situazione attuale
Nei paesi dove vi è maggiore attenzione e rilevazione di questi errori, come gli Stati Uniti, si calcola in circa 140.000 il numero dei decessi per anno dovuti a questo tipo di errori: complessivamente negli Stati Uniti l'1% dei pazienti sarebbe vittima di errori organizzativi evitabili, non sempre risultanti, in danni concreti al paziente stesso, per circostanze fortunate o aiuto della Divina Provvidenza!
Tentando di riportare alcuni di questi dati alla situazione italiana, che brilla per gravissima carenza informativa in questo campo, possiamo calcolare, per estrapolazione, che il numero annuale di pazienti vittime di errori può oscillare intorno a circa 100.000 pazienti/anno, considerando 10.000.000 di ricoveri per anno (questo dato è compatibile con quello della Gran Bretagna, stimato in 110.000 pazienti danneggiati per anno).
Secondo uno studio del JAMA, questo tipo di errori arriva quasi a raddoppiare il rischio di morte e aumenta di quasi 2 giorni la durata della degenza. Il costo economico di errori di questo tipo è calcolato nella misura di circa 136 miliardi di dollari per anno negli Stati Uniti. Il fenomeno sta assumendo dimensioni così imponenti e gravi da richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica americana, come dimostra per esempio un recente articolo (3-6-1999) del New York Times.
È universalmente riconosciuto il fatto che la ragione del crescente numero di questi errori è dovuta alla crescente complessità delle strutture sanitarie e delle strutture ospedaliere. La scienza biomedica procede molto rapidamente e mette a disposizione un ambito di interventi medici sul paziente (farmaci, accertamenti diagnostici, ecc.) sempre fortemente in aumento, il che si traduce, sotto il profilo organizzativo, nell'aumento degli atti medici per paziente per unità di tempo. Questo fenomeno è aggravato dalla continua tendenza a ridurre la durata della degenza ospedaliera legata alla relativamente recente introduzione dei sistemi di rimborso DRG. Non dimentichiamo anche il fatto che, nella sanità pubblica, la sostituzione di personale che lascia il servizio diventa sempre più difficile.
Insomma, negli ospedali, soprattutto pubblici, si lavora in situazione di stress che colpisce sia i medici che gli infermieri e gli altri operatori sanitari, aumentando inevitabilmente il rischio di errori.
La proposta dellassociazione AMAMI
15.000 le cause dei pazienti contro gli errori dei medici che li hanno curati, 2 miliardi e mezzo di euro le richieste di risarcimento che però si chiudono dopo anni di attesa nelle aule giudiziarie.
Una proposta alternativa proviene dallassociazione medici accusati di mal praticare ingiustamente (AMAMI): un modulo prestampato da inserire nella cartella clinica dei pazienti per rinunciare allazione giudiziaria in favore di un arbitrato.
Ciò permetterebbe di portare a 180 giorni i tempi di giudizio contro una media di cinque anni o più necessari per le normali procedure.
Sono previsti tre arbitri: due scelti dalle parti e un terzo di comune accordo o dal presidente del tribunale.
Questo collegio garantirà la celerità del procedimento. I pazienti hanno un vantaggio immediato perché al massimo in 180 giorni vengono risarciti. Inoltre si evita di intasare le aule dei tribunali con le 15 mila denunce lanno e si garantisce anche ai medici innocenti, due su tre, di non subire un calvario che dura almeno cinque anni.
Questa è una proposta che è stata studiata per conciliare gli interessi di entrambe le parti.
Indirizzi utili
Associazione AMAMI
Via Giovanni Antonelli, 47 - 00197 Roma
Tel 06-8082454 -06-8072351
info@associazioneamami.it
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